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UNICO 2009

Le condizioni per allinearsi sono dettate dalla revisione

di Dario Deotto

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5 giugno 2009


Adeguamento con più risvolti per chi decide di allinearsi ai risultati di Gerico 2009. Per valutare la situazione occorre, innanzitutto, distinguere tra soggetti interessati dalla revisione degli studi per i periodi d'imposta 2007 e 2008 (complessivamente 137 studi su 206) e quelli per i quali si prevede la revisione con riferimento al periodo d'imposta 2009 (69 studi).
Per gli studi di settore revisionati per i periodi 2007/2008, l'eventuale adeguamento va fatto al valore puntuale richiesto da Gerico. Per quelli che, invece, non sono stati interessati dall'evoluzione nell'ultimo biennio, trovano ancora applicazione i "vecchi" indicatori (articolo 1, comma 14, legge 296/2006). Con la conseguenza che occorre tenere conto delle regole stabilite dal Dm 4 luglio 2007: l'adeguamento,quindi, va fatto al maggior valore tra il valore minimo, tenendo conto delle risultanze degli indicatori di normalità economica, e il valore puntuale senza tenere conto degli indicatori. Tant'è che in questo caso cambia anche il cosidetto «intervallo di confidenza», nel senso che risulta delimitato:
- dal valore minimo e dallo stesso valore (minimo) aumentato dagli indicatori di normalità, quando il valore più elevato, anche ai fini dell'adeguamento, risulta quello minimo aumentato dagli indicatori;
- dal valore minimo e dal valore puntuale, senza tenere conto degli indicatori, quando il valore più elevato, anche ai fini dell'adeguamento, risulta essere quello puntuale senza tenere conto degli indicatori.
Sempre in relazione all'«intervallo di confidenza», va ricordato che, secondo la circolare 5/E/2008, il soggetto che si pone "naturalmente", cioè senza intervento di adeguamento, all'interno dell'intervallo risulta "congruo" ai fini degli studi di settore. Tale principio non vale per coloro che risultano "non congrui" nemmeno rispetto ai valori minimi, i quali, se effettuano l'adeguamento, devono farlo al valore puntuale (studi revisionati per il 2007/2008) o al maggiore valore tra quello puntuale senza gli indicatori e quelli minimo con gli indicatori (studi da revisionare per il 2009).
Per gli studi revisionati per il 2008, in caso di adeguamento, non si deve corrispondere la maggiorazione del 3% prevista dall'articolo 2, comma 2-bis, Dpr 195/99. Occorre rilevare che quest'anno gli studi di settore tengono conto dei nuovi correttivi congiunturali in conseguenza della crisi economica. Quando, nel 2007, vennero introdotti i primi indicatori di normalità economica, la circolare 31/E/2007 precisò che l'introduzione dei nuovi indicatori doveva essere assimilata a una revisione degli studi in quanto si introducevano meccanismi di stima dei ricavi parzialmente diversi da quelli del passato. Pertanto, si stabilì che l'introduzione dei nuovi indicatori non determinava, nei casi previsti, l'applicazione della maggiorazione del 3 per cento. Nella successiva circolare 41/E/2007 venne precisato che la maggiorazione trovava applicazione quando non entravano in gioco i nuovi indicatori, cioè quando occorreva avere riguardo al valore puntuale senza indicatori. La maggiorazione non si applicava, quindi, quando l'adeguamento veniva fatto al valore minimo aumentato degli indicatori.
Si rileva che la situazione di quest'anno, per effetto della revisione congiunturale e l'applicazione dei nuovi correttivi, risulta abbastanza simile a quella di quando si applicarono per la prima volta gli indicatori. Sarebbe auspicabile, quindi, che l'Agenzia valutasse, considerando anche la situazione di crisi finanziaria, la possibilità di non applicare la maggiorazione del 3%, almeno quando trovano applicazione i nuovi correttivi per tenere conto della crisi.
Sempre in relazione all'adeguamento, va rilevato che quest'anno trovano applicazione ancora tre studi in applicazione monitorata (studi di ingegneria, revisori contabili e altre attività di amministrazione e contabilità, periti industriali). Per questi studi l'eventuale responso di "non congruità" dovrà essere confermato dalle risultanze del software definitivo di Gerico. L'eventuale adeguamento a Gerico 2009 evita comunque l'applicazione retroattiva dei risultati definitivi degli studi per le annualità "non congrue" in applicazione monitorata.

5 giugno 2009
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